Quando una cartella esattoriale va in prescrizione?
I termini di prescrizione di una cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione variano da 10 a 3 anni a seconda del tributo o sanzione di cui viene richiesto il pagamento.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha, pertanto, un termine predeterminato per agire; in difetto si verifica la prescrizione – ovvero l’estinzione del diritto che si verifica quando il titolare non lo esercita entro il termine previsto dalla legge- intervenuta la quale la cartella non ha più valore e non può dar vita ad un pignoramento.
Il creditore, per interrompere la prescrizione (ovvero “azzerare” il termine e farlo cominciare a decorrere da capo) può porre in essere una serie di atti tipici, quali: cartella di pagamento, intimazione di pagamento, preavviso di ipoteca e qualsiasi atto di pignoramento. Quando il contribuente riceve la notifica di uno di tali atti, la prescrizione si azzera e ricomincia a decorrere da capo.
Come accennato, non esiste un unico termine di prescrizione che sia valido per tutte le cartelle di pagamento, dovendosi analizzare l’estratto conto della cartella stessa per comprendere a quali importi non corrisposti questa si riferisca.
Se una cartella contiene debiti fra loro eterogenei sarà necessario applicare la prescrizione al tipo di tributo riportato sulla cartella stessa.
I termini di prescrizione delle cartelle di pagamento sono i seguenti:
Irpef: 10 anni
Iva: 10 anni
Ires: 10 anni
Irap: 10 anni
Imposta di bollo: 10 anni
Imposta di registro: 10 anni
Imposta catastale: 10 anni
Imposta sugli apparecchi audiovisivi (cosiddetto Canone Rai): 10 anni
Contributi Camere di Commercio: 10 anni
Tosap: 10 anni
Imu: 5 anni
Tasi: 5 anni
Tari: 5 anni
Contributi Inps: 5 anni
Contributi Inail: 5 anni
Contravvenzioni stradali (cosiddette multe stradali): 5 anni
Sanzioni amministrative: 5 anni
Bollo auto: 3 anni
Sentenze di condanna del giudice per impugnazioni (rigettate) contro cartelle di pagamento: 10 anni.
Giova, infine segnalare che la sezione V della Suprema Corte di Cassazione Sez. 6 – Ord. n. 930 del 17/01/2018 ha confermato l’indirizzo già espresso in precedenza dalle Sezioni Unite (Sentenza n. 23397/2016) secondo cui il fatto che la cartella esattoriale non sia stata impugnata nel termine e sia divenuta, pertanto, definitiva non implica che la prescrizione sia la stessa di una sentenza passata in giudicato, ovvero 10 anni; secondo la Suprema Corte, infatti, la cartella – non essendo un atto giurisdizionale bensì un atto della Pubblica Amministrazione- anche una volta divenuto definitivo non può essere assimilato ad una sentenza e i termini di prescrizione restano quelli propri del singolo tributo o sanzione.