La materia del diritto di famiglia è caratterizzata dalla sua continua evoluzione, per cui facilmente possono vedersi mutate le condizioni economiche dei coniugi nel corso del giudizio, o nei successivi gradi dello stesso.
Il Giudice deve nella sua opera di valutazione, necessariamente prendere in considerazione tali cambiamenti, anche se emersi per la prima volta in grado di appello, cosi si è espressa la Corte appello Brescia, 17/12/2021, n.1662.
Ne consegue che, non vi è alcuna preclusione alla proposizione della domanda di assegno separativo (o divorzile) nel caso in cui i presupposti per il riconoscimento del diritto al contributo maturino o vengano ad esistenza, nel corso del giudizio, o nel grado di appello. Tale assunto è la logica conseguenza della natura e della funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi che prevedono e postulano la possibilità di modularne la misura dell’assegno in base al sopraggiungere di nuovi elementi, riconoscendo all’assegno divorzile una funzione non già soltanto assistenziale ma anche riequilibratrice compensativa -perequativa.