COVID-19 Normative

DECRETO LEGGE

“recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Testo in corso di approvazione in Consiglio dei ministri

1

Testo Titolo I

“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale”

Articolo 1
“Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio

sanitario nazionale”

1. Per l’anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19., i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell’area della sanità e i fondi condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, degli importi indicati per ciascuna di esse nella Tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto nei limiti di quanto indicato al comma 2.

2. Per l’attuazione del comma 1, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell’area della sanità e i fondi condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati a livello regionale, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite dell’importo pari a 150 milioni a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2019. L’assegnazione dell’importo di cui al presente comma avviene secondo la tabella di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

oggetto

Finanziamento per lavoro straordinario personale sanitario (come da Tabella A)

2

“Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute”

1. Tenuto conto della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico- sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti, anche al fine di adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all’area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato 2.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione comma 1, è autorizzata la spesa di euro 5.092.994 per l’anno 2020, di euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e di euro 1.697.665 per l’anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2.345.000 euro per l’anno 2020, a 5.369.000 euro per l’anno 2021, a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute e, quanto a 2.747.994 euro per l’anno 2020, a 1.421.659 euro per l’anno 2021 e a 4.790.659 euro per l’anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 3

“Potenziamento delle reti di assistenza territoriale”

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui

Assunzioni Ministero Sanità:
40 dirigenti sanitari medici,
18 dirigenti sanitari veterinari
29 personale non dirigenziale (tecnico della prevenzione)

Ampliamento possibilità acquisizione prestazioni sanitarie da privati convenzionati in caso di emergenza sanitaria, anche in deroga ai limiti di

3

all’articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui:
a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l’attuazione nel territorio regionale e provinciale del piano di cui alla lettera b) del presente comma;

b) dal piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, emerga l’impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell’assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del presente decreto.

2. Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 mediante la stipula di contratti ai sensi del medesimo comma, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi dell’articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo.

3. Al fine di fronteggiare l’eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell’emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell’infezione da COVID-19, le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Le attività rese dalle strutture private di cui al presente comma sono indennizzate ai sensi dell’articolo 6, comma 5.

4. I contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonché le misure di cui al comma 3 cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
5. Sono fatte salve le misure di cui ai commi 1, 2 e 3 già adottate per cause di forza maggiore per far fronte all’emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19.

6. Per l’attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 240.000.000 euro per l’anno 2020 e per l’attuazione del comma 3, è autorizzata la spesa di 100.000.000 euro per

spesa previsti per ciascuna regione

Per le stesse finalità del comma 1, possibilità di stipulare contratti con strutture private non accreditate purchè autorizzate

Strutture private accreditate e non accreditate mettono a disposizione personale, locali e attrezzature, che saranno indennizzati inc aso di utilizzo dal SSN

4

l’anno 2020, al relativo onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2019. L’assegnazione dell’importo di cui al presente comma avviene secondo la tabella di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 4

“Disciplina delle aree sanitarie temporanee”

1. Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.

2. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e alla assistenza per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attività presso il comune competente. La presente disposizione si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate ed autorizzate.

3. Sono fatte salve le misure già adottate ai sensi del comma 1 dalle strutture sanitarie per cause di forza maggiore per far fronte all’emergenza COVID-19.
4. All’attuazione del comma 2, si provvede, sino alla concorrenza dell’importo di 50 milioni di euro, a valere sull’importo fissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall’articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell’ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. Alle risorse di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono il concorso provinciale al finanziamento di cui al citato

Possibilità di attrezzare aree sanitarie temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, assistenza pubbliche e private, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, per tuta la durata dell’emergenza.

Per questi interventi, deroga alle prescrizioni urbanistiche regionali e locali. I lavori possono cominciare anche contestualmente alla presentazione dell’istanza o DIA al Comune.

Fatte salve le iniziative già dottate

5

articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2019. In deroga alle disposizioni di cui al menzionato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, l’assegnazione dell’importo di cui al presente comma avviene secondo la tabella di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Con uno o più decreti dirigenziali del Ministero della salute sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui al presente articolo, fino a concorrenza degli importi di cui all’allegato B; al conseguente trasferimento delle risorse si provvede a seguito di presentazione da parte della Regione al Ministero dell’economia e delle finanze degli stati di avanzamento dei lavori.

Articolo 5

“Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici”

1. Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile è autorizzata a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi.

2. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia opera come soggetto gestore della misura per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri– Dipartimento della protezione civile con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 6.

3. Il Dipartimento della protezione civile, entro 5 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sentita l’Agenzia di cui al comma 2, definisce e avvia la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa.
4. I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono disponibili i dispositivi ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

5. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020, di cui XX milioni di euro per contributi a fondo perduto e XX milioni di euro per

Contributi a fondo perduto e in conto gestione, attraverso Invitalia spa, alle imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale che li forniscano ai valori del 31.12.2019

6

finanziamenti agevolati. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato all’Agenzia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede ai sensi dell’articolo XX (copertura finale). Articolo 6

“Requisizioni in uso o in proprietà”

1. Fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.

2. La requisizione in uso può protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata del predetto stato di emergenza.
3. I beni mobili che con l’uso vengono consumati o alterati nella sostanza sono requisibili solo in proprietà.

4. Fermo quanto previsto dal comma 2, la requisizione in uso non può durare oltre sei mesi dalla data di apprensione del bene. Se, entro la scadenza di detto termine, la cosa non è restituita al proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso luogo in cui fu requisita, ovvero in altro luogo se il proprietario vi consenta, la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprietà, salvo che l’interessato consenta espressamente alla proroga del termine.

5. Contestualmente all’apprensione dei beni requisiti, l’amministrazione corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. Tale somma è liquidata, alla stregua dei

Possibilità di requisizione in uso o in proprietà di presidi sanitari e beni mobili di ogni specie per le esigenze delle strutture sanitarie e per aumentare la capacità posti letti per affetti da Covid-19

Durata: fino al 31.7.2020 o al perdure dello stato di emergenza

Per la requisizione in uso, termine non oltre sei mesi; oltre, trasformazione in requisizione in proprietà

Indennità: riferimento ai valori correnti di mercato al 31.12.2019 senza tener conto degli incrementi di prezzo successivi a questa data

7

valori correnti di mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell’offerta, come segue:
a) in caso di requisizione in proprietà, l’indennità di requisizione è pari al 100 per cento di detto valore;

b) in caso di requisizione in uso, l’indennità è pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a un sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprietà.
6. Se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l’indennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell’emergenza di cui al comma 1, comunque nel limite massimo di cui al primo periodo del comma 4.

7. Nei casi di prolungamento della requisizione in uso, nonché in quelli di sua trasformazione in requisizione in proprietà, la differenza tra l’indennità già corrisposta e quella spettante per l’ulteriore periodo, ovvero quella spettante ai sensi della lettera a) del comma 5, è corrisposta al proprietario entro 15 giorni dalla scadenza del termine indicato per l’uso. Se non viene indicato un nuovo termine di durata dell’uso dei beni, si procede ai sensi della lettera a) del comma 5.

8. Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l’emergenza di cui al comma 1, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

9. Contestualmente all’apprensione dell’immobile requisito ai sensi del comma 8, il Prefetto, avvalendosi delle risorse di cui al presente decreto, corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. L’indennità di requisizione è liquidata nello stesso decreto

In caso di revisione in uso, un sessantesimo del valore per ciascun mese o porzione di mese di durata della requisizione

Requisizione immobili: provvede il Prefetto su proposta Dip. Prot. Civile per alberghi o altri immobili aventi caratteristiche analoghe per ospitare persone in sorveglianza sanitaria, permanenza domiciliare

Indennità:
dell’immobile; inc caso di rifiuto da parte del proprietario, messa a disposizione con offerta anche non formale

8

contestualmente

all’apprensione

del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell’Agenzia delle entrate, alla stregua del valore corrente di mercato dell’immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. La requisizione degli immobili può protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1. Se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l’indennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell’emergenza, di cui ai commi 1 e 2. In ogni caso di prolungamento della requisizione, la differenza tra l’indennità già corrisposta e quella spettante per l’ulteriore periodo è corrisposta al proprietario entro 30 giorni dalla scadenza del termine originariamente indicato. Se non è indicato alcun termine, la requisizione si presume disposta fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1.

10. In ogni caso di contestazione, anche in sede giurisdizionale, non può essere sospesa l’esecutorietà dei provvedimenti di requisizione di cui al presente articolo, come previsto dall’articolo 458 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 150 milioni di euro per l’anno 2020, cui si provvede ai sensi dell’articolo XX (copertura finale)

Articolo 7

“Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari”

1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è autorizzato, per l’anno 2020, l’arruolamento eccezionale, a domanda, di militari dell’Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria di personale:

a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente;
b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo.
2. Possono essere arruolati, previo giudizio della competente commissione d’avanzamento, i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non superiore ad anni 45;

Valore: valore corrente di mercato anche determinata con ausilio Agenzia entrate

Per ogni mese o porzione di mese di durata della requisizione = 0,42% del valore corrente di mercato

Impossibilità
provvedimento in caso di contestazione

Potenziamento sanità militare

di sospensione

giudiziale del

9

b) possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera a), ovvero della laurea in infermieristica e della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera b);

c) non essere stati giudicati permanentemente non idonei al servizio militare;
d) non essere stati dimessi d’autorità da precedenti ferme nelle Forze armate;
e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.
3. Le procedure di arruolamento di cui al presente articolo sono gestite tramite portale on-line sul sito internet del Ministero della difesa “www.difesa.it” e si concludono entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il personale di cui al comma 1 non è fornito di rapporto d’impiego e presta servizio attivo per la durata della ferma. Ad esso è attribuito il trattamento giuridico e economico dei parigrado in servizio permanente.
5. Per la medesima finalità di cui al comma 1, è autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento, di cui all’articolo 937, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro 13.749.052 per l’anno 2020 e a euro 5.661.374 per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo (copertura finale DTA).

Articolo 8

“Assunzione urgente di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari”

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID 19, di garantire i livelli essenziali di assistenza e di sostenere e supportare sinergicamente le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dell’incremento esponenziale delle prestazioni a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio causato anche dalle emergenze biologiche e dalla connessa necessità di sviluppo di test patogeni rari, il Ministero della difesa, verificata l’impossibilità di utilizzare personale

Sanità militare: 6 incarichi individuali funzionario tecnico epr la biologia, la chimica e la fisica, previa selezione per titoli e colloquio orale

Durata: un anno, non rinnovabile

L’incarico è titolo preferenziale per il successivo

10

già in servizio, fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, può conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, fino a un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all’Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica.

2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti previa selezione per titoli e colloquio orale mediante procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili.
3. Le attività professionale svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l’assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 115.490 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e ai relativi oneri si provvede:
– per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate di cui all’articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

– per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa l`Arma dei Carabinieri, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative di cui all’articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

Articolo 9

“Potenziamento delle strutture della Sanità militare”

1. Al fine fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all’epidemia da COVID-19, è autorizzata per l’anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l’acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento.

2. Per l’anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla

arruolamento nei profili professionali del Ministero difesa

Potenziamento sanità militare: acquisto dispositivi medici e presidi sanitari per l’emergenza e potenziamento servizi sanitari connessi

11

produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35,304 milioni per l’anno 2020 di provvede ai sensi dell’articolo XX (copertura finale).

Articolo 10

“Potenziamento risorse umane dell’INAIL”

1. Con le medesime modalità di reclutamento di cui all’articolo 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato della durata non superiore a sei mesi un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri per garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e tecnopatici.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 12.513.474 euro per l’anno 2020 si provvede a valere sul bilancio dell’INAIL, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica mediante riprogrammazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6.444.440 euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo (copertura generale).

Articolo 11

“Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità”

1. Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell’emergenza COVID-19 è autorizzato ad assumere a tempo determinato, per il triennio 2020-2022, in deroga al piano triennale di attività ed alla percentuale di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, n. 30 unità di personale così suddivise:

a) 5 unità di personale con qualifica di primo ricercatore/tecnologo, livello II;
b) 20 unità di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo, livello III;
c) 5 unità di personale con qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER) livello

VI.

Per garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro, 200 medici specialisti e 100 infermieri con contratto a tempo determinato per 1 anno presso INAIL

Assunzioni ministero sanità:
a) 5 primo ricercatore/tecnologo livello II; 
 b) 20 ricercatore/tecnologo livello III;
c) 5 Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca

12

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 1.283.000 per l’anno 2020 e a euro 1.540.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 12

“Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario”

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, verificata l’impossibilità di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

Articolo 13

“Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie”

1. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni, è consentito l’esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14.

Articolo 14

“Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”

Possibilità per SSN di trattenere in servizio medici e operatori sanitari anche oltre i limiti di età

Possibilità di esercizio temporaneo professioni sanitarie per abilitati all’estero (UE)

13

1. La misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, non si applica ai dipendenti delle imprese che operano nell’ambito della produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonchè delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. I lavoratori di cui al precedente periodo sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.

Articolo 15

“Disposizioni straordinarie per l’autorizzazione alla produzione di mascherine chirurgiche”

1. Per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre mascherine chirurgiche in deroga alle vigenti norme.
2. In coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari.

3. Le aziende produttrici che intendono avvalersi della deroga di cui al comma 1, devono inviare all’Istituto superiore di sanità autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, dichiarano quali sono le caratteristiche tecniche delle mascherine e che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici devono altresì trasmettere all’Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine oggetto della stessa.

4. L’istituto superiore di sanità, nel termine di 2 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel comma 3, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine alle norme vigenti.
5. Qualora all’esito della valutazione di cui al comma 4 le mascherine risultassero non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore cessa immediatamente la produzione.

Articolo 16

“Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività”

Per i dipendenti delle imprese produttrici di farmaci e diagnostici non si applica la quarantena per chi abbia avuto contatti stretti con affetti da Covid-19

Produzione mascherine in deroga alla normativa vigente, fino al termine dell’emergenza

14

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale, sotto la propria responsabilità, sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.

Articolo 17

“Rifinanziamento fondi”

1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.150 milioni di euro per l’anno 2020. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilità dell’anno 2020, all’apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco “COV 20”, garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell’emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2019. Ciascuna regione è tenuta a redigere un apposito Programma operativo per la gestione dell’emergenza Covid-19 da approvarsi da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e da monitorarsi da parte dei predetti Ministeri congiuntamente.

2. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, per le verifiche dell’equilibrio economico del Servizio sanitario nazionale relative all’anno 2019, per l’anno 2020 il termine del 30 aprile di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio è differito al 30 giugno.

3. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l’anno 2020 il fondo di cui all’articolo

Per i lavoratori impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche reperibili in commercio

Possibilità utilizzo, a propria resposnabilità, di mascherine filtranti prove del marchio CE e prodotte in deroga alla normativa sull’immissione in commercio

Rifinanziamento SSN

15

44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 1,5 miliardi di euro.

Titolo II

“Misure a sostegno del lavoro”

Capo I

“Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale”

Articolo 18

“Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario”

1. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall’ articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all’anno 2020 all’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto

CIG ordinaria per i datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica

Non necessità di accordo sindacale, sufficiente informazione, consultazione e esame congiunto, da svolgersi anche in via telematica

Domande da presentare entro la fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione o riduzione attività lavorativa

16

aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. L’assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020,anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

6. I Fondi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l’anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

6-bis. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalità del presente articolo.
7. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

8. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui all’articolo 20 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,1 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Articolo 19

“Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa

17

integrazione straordinaria”

1. Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 1 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.

2. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’articolo 1 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria, in via transitoria all’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedimentali.

5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

6. All’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020 le parole “all’interruzione” sono sostituite dalle seguenti: “alla sospensione”.

Articolo 20

“Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di

CIG ordinaria anche per le imprese che già si trovano in CIG straordinaria

18

solidarietà in corso”

1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 1 per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.

2. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell’articolo 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 8.

4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Articolo 21

“Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga”

1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi

Assegno ordinario fino a 9 settimane per imprese che hanno in corso assegno di solidarietà

CIG in deroga, compresi settore agricolo, pesca, terzo settore, previo accordo sindacale anche in via telematica.
Comunque datori di lavoro con più di 5 dipendenti Durata: sospensione rapporto di lavoro e comunque non oltre 9 settimane

Esclusione per Colf

19

previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L’accordo di cui al presente comma non è richiesto per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti.
2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni.

6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, primo periodo. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

20

Capo II

“Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori”

Articolo 22

“Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19”

1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Congedo parentale per genitori lavoratori del settore privato con figli fino a 12 anni: indennità del 50% della retribuzione, con contribuzione previdenziale figurativa

Congedo parentale per genitori lavoratori iscritti alla gestione separata INPS

21

4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

5. Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 6, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
8. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 (e 5 – RICHIESTA MINISTRO BONETTI) e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

8-bis. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari (RICHIESTA MINISTRO BONETTI).
9.Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del

Genitori di figli disabili gravi

Diritto all’astensione dal lavoro per gentiori dipendenti del settore privato con figli tra 12 e 16 anni, a condizione che non ci siano altri genitori che fruiscono di sostegno al reddito o con diritto ad astensione dal lavoro.

In questo caso, nessuna indennità o contribuzione figurativa, ma diritto alla conservazione del posto di lavoro

Possibilità di bonus per l’acquisto di baby-sitting fino al limite di 600 euro complessivi durante l’emergenza

22

limite di spesa di cui al comma 10, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.
10. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020.

Articolo 23

“Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104”

1. Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Articolo 24

“Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché del settore sanitario privato accreditato, per emergenza COVID -19”

1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 22, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. 2. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché dipendenti dalla Polizia di Stato, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall’articolo 5, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000,00 euro. 4. Ai fini dell’accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del

12 giornate in più di permesso mensile retribuito con contribuzione figurativa per ciascun mese di marzo e aprile 2020

Genitori lavoratori del settore pubblico: congedo e indennità come lavoratori del settore privato

Dipendenti del settore sanitario: bonus baby sitting esteso a 1000 euro

23

bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.

5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro annui per l’anno 2020.
6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono rideterminati in 72 ore (O 96 RICHIESTA RAPPORTI PARLAMENTO). Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma sono equiparate a quelle disciplinate dall’articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. (IN ATTESA VALUTAZIONE RAGIONERIA)

Articolo 25

“Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato”

1.Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

1-bis. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge nl104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero

Periodo in quarantena con sorveglianza attiva per lavoratori del settore privato è equiparato a malattia

24

ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.
2.Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
3.Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 2 da parte dell’operatore di sanità pubblica.
4.In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali in considerazione ulteriori domande
5.Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica

Articolo 26

“Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa”

1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 170 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del

Professionisti con partita IVA al 23.2.202 e lavoratori iscritti alla gestione separata INPS: indennità una tantum di 500 euro, non tassata a fini IRPEF (e addizionali)

25

rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Articolo 27

“Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago”

1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Articolo 28

“Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali”

1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 86,5 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle

Lavoratori autonomi non iscritti a forme previdenziali obbligatorie: indennità una tantum di 500 euro, non tassata a fini IRPEF (e addizionali)

Dipendenti stagionali nel settore turismo: in caso di cessazione non volontaria del rapporto di lavoro tra 1.1.2019 e 16.3.2020, indennità una tantum di 500 euro, non tassata a fini IRPEF (e addizionali)

26

politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

Articolo 29

“Indennità lavoratori del settore agricolo”

1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 330milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri si provvede a valere su risorse MEF.

Articolo 30

“Incumulabilità tra indennità”

1. Le indennità di cui agli articoli 26, 27, 28, 29 e 37 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

Articolo 31

“Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020”

1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a

Operai agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate di lavoro nel 2019: indennità una tantum di 500 euro, non tassata a fini IRPEF (e addizionali)

Non cumulabilità delle indennità previste per professionisti, autonomi, settore turistico e operai agricoli

Proroga

termine

presentazione

domanda

27

tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.

Articolo 32

“Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL”

1. Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

2. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

3. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, di cui all’articolo 10, comma 1, e di cui all’articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo.

Articolo 33

“Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale”

1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.

disoccupazione agricola: 1.6.2020

Proroga termine presentazione domande disoccupazione Naspi: per eventi verificatisi fino al 31.12.2020, 128 giorni (invece dei 68 previsti in via ordinaria)

Proroga termini (60 gg.) per domanda incentivi all’autoimprenditorialità

Sospensione dal 23.2.2020 al 1.6.2020 per i termini di decadenza per prestazioni previdenziali e assistenziali INPS/INAIL

28

2. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.

Articolo 34

“Disposizioni in materia di terzo settore”

1. All’articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole “entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.
2. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, le parole “entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.

3. Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

Articolo 35

“Disposizioni in materia di patronati”

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono:
a) in deroga all’articolo 4 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n. 152, acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l’attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all’istituto

Proroga termine per adeguamento di Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale alla nuova disciplina del codece del terzo settore: 31.10.2020

Proga termini per adeguamento imprese sociali alla nuova disciplina d.lgs. n. 112/17: ora 31.10.2020

Proroga termini per approvazione bilanci

Patronati:
mandato in via telematica

29

previdenziale;
b) in deroga all’articolo 7 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008 n. 193, approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l’afflusso dell’utenza, il servizio all’utenza può essere modulato, assicurando l’apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l’organizzazione dell’attività con modalità a distanza;
c) in deroga ai termini previsti rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1, dell’articolo 14, della legge 30 marzo 2001, n.152, entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell’attività assistenziale svolta nell’anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all’estero.

Articolo 36

“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria”

1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi

2. I termini di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Articolo 37

“Indennità lavoratori dello spettacolo”

Riduzione orari apertura al pubblico

Proroga termini per comunicazioni al Ministero lavoro (ora entro il 30.6.2020)

Sospensione termini per contributi prpevidenziali e assistenziali dovuti da datori di lavoro domestico per il periodo 23.2.2020-31.5.2020: pagamenti ora da effettauare entro 10.6.2020

Sospensione termini di prescrizione

30

1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Non hanno diritto all’indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 40,5 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

Articolo 38

“Diritto di precedenza lavoro agile”

1. Fino alla data del 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Articolo 39

“Sospensione delle misure di condizionalità”

1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza

Indennità una tantum 500 euro per lavoratori settore spettacolo. Indennità non tassata a fini IRPEF (e addizionali)

Smart working settore privato: precedenza per lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie

Per due mesi dalla data di entrata in vigore del dl,

31

sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24- bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Articolo 40

“Sospensione dell’attività dei Comitati centrali e periferici dell’Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione”

1. Sono sospese fino al 1 giugno 2020 le attività dei Comitati centrali e periferici dell’Inps nonché l’efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione dei Comitati.
2. Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono concesse dai Commissari di cui al comma 3, secondo le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi.

3. Sino al 1 giugno 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti, sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi.

Articolo 41

“Disposizioni INAIL”

1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di

sospensione obblighi connessi alla fruizione del

reddito di cittadinanza procedimentali

e relativi

obblighi

Sopensione fino al 1.6.2020 delle attività dei Comitati centrali e periferici INPS

Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti, sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi.

Sospensione termini di decadenza e prescrizione per richieste prestazioni INAIL

32

prestazioni erogate dall’INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’Inail, previsti dall’articolo 83 del D.P.R. n.1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

Articolo 42

“Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari”

1. Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, l’Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all’art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81.

2.Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e di potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall’anno 2020, con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.

Adempimenti in caso dia accertamento infezione Covid-19 in occasione del lavoro

Contributi, erogati tramite Invitalia spa, per le imprese per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale

Incremento organico INAIL : 100 unità

33

3.Le conseguenti assunzioni di personale hanno effetto in misura pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1° novembre 2020 e, per il restante 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Ai relativi oneri, pari a euro 821.126 per l’anno 2020, 4.926.759 per l’anno 2021, 9.853.517 a decorrere dall’anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell’INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 422.920 per l’anno 2020, euro 2.537.523 per l’anno 2021 e euro 4.926.759 a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

4. Per le medesime finalità di cui al decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche quale soggetto attuatore degli interventi di protezione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, è autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri con le medesime modalità di cui all’articolo 1 del predetto decreto legge, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi non prorogabili, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. Alla copertura dei relativi oneri, pari ad euro 10.000.000, si provvede a valere sul bilancio dell’Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali.

Articolo 43

“Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19”

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che – in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il

200 medici specialisti e 100 infermieri con contratti di lavoro autonomo fino a 6 mesi non prorogabili

Lavoratori dipendenti e autonomi, compresi i professionisti, che hanno cessato, ridotto o sospeso

attività in epidemiologica, indennità

conseguenza di riconoscimento

emergenza di speciale

34

loro rapporto di lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nei limiti di spesa 200 300 milioni di euro per l’anno 2020. Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso.

2. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1.

(LAVORO CONFERMA CHE SONO RICOMPRESI I SUPPLENTI)

Articolo 44

“Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico”

1. Al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l’esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull’intero territorio nazionale, le abilitazioni già in possesso del relativo personale conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico.

2. Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l’aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Articolo 45

“Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti”

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per

Entro 30 giorni, DM per stabilire criteri di attribuzione dell’indennità

Conservazione validità per lavoratori addetti ai lavori necessari al ripristino servizio elettrico

Sospensione per 60 gg. dell’avvio di procedure di impugnazione licenziamenti e per lo stesos termine sospensione di quelle avviate dopo il 23.2.2020
Per lo stesso termine, il datore di lavoro non può licenziare per giustificato motivo oggettivo

35

giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Articolo 46

“Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare”

1. Sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio- sanitario per persone con disabilità, l’attività dei medesimi è sospesa dalla data del presente decreto e fino alla data di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo2020. L’Azienda sanitaria locale può, d’accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al comma1, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attività dei centri di cui al comma precedente, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 22, 23 e 38 del presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1.

Articolo 47

“Prestazioni individuali domiciliari”

1.Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all’art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell’art.3 c. 1 del D.L. del

Sospensione attività dei centri socio assistenziali, di riabilitazione, socio-occupazionale per persone con disabilità
Possibilità di attivare interventi urgenti secondo le modalità stabilite dalle ASL

Assenza dal lavoro di lavoratore con familiare disabile: non è inadempimento o violazione del rapporto di fiducia

PA offrono prestazioni in forme individuali o domiciliari o a distanza nel rispetto delle direttive

36

23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l’emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, tenuto conto del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche se dipendente da soggetti che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell’importo dovuto per l’erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi.

Sarà inoltre corrisposta un’ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all’importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della seconda quota, sarà corrisposta previa verifica dell’effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all’atto della ripresa della normale attività.

3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione

anti-aggregazione per esigenze di assitenza per anziani e disabili

Pagamento ai gestori privati

37

dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell’ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

Titolo III

“Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario”

Articolo 48

“Fondo centrale di garanzia PMI”

1. Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano le seguenti misure:

a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina

UE a 5 milioni di euro;
c) per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all’80

per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;

d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

e) le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini

Per 9 mesi dalla entrata in vigore del dl:
– garanzia Fondo centrale PMI presso Mediocredito centrale concessa a titolo gratuito
– importo massimo epr ciascuna impresa: 5 milioni di euro
– ammesse anche operazioni di rinegoziazione del debito purchè con credito aggiuntivo almeno del 10% del residuo
– possibilità di assicurare l’apporto di amministrazioni e sezioni speciali fino al 80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione
– estensione garanzia del Fondo per le operazioni per le quali le banche hanno riconosciuto sospensione pagamento rate di ammortamento o della quota capitale
– per operazioni fino a 100.000 euro, la probabilità di inadempimento dell’impresa è determinata  esclsusivamente in base al modulo economico- finanziario del modello di valutazione dell’istruttoria. Sono in ogni caso escluse imprese con esposizioni come sofferenze o inadempimento probabile, o qualificate come imprese in difficoltà

38

dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo

dell’80 percento in garanzia diretta e del 90 percento in riassicurazione;

  1. f)  per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della

    garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

  2. g)  fatto salve le esclusioni già previste all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro

    dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

  3. h)  Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017;
  4. i)  per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
  5. j)  per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;
  6. k)  sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall’art. 106

in base a Reg. (UE) 651/2014
– riduzione casi in cui è dovuta commissione per mancato perfezionamento operazioni finanziarie
– possibilità di cumulo con altre garanzie per operazioni nel settore immobiliare turistico- alberghiero oltre 500.000 euro e 10 anni;
– elevazione tranche junionr coperta dal Fondo per finanziamenti dedicati ad imprese colpite da conseguenze Covid-19;
– proroga di tre mesi per tutti i termini degli adempimenti amministrativi
– ampliamento garanzie su portafogli di minibond

39

del d. lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;

l) le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa;

m) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

2. All’articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole “organismi pubblici” sono inserite le parole “e privati”.
3. Le garanzie di cui all’articolo 39, comma 4, del decreto–legge 6 dicembre 2011n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l’85 percento della dotazione disponibile del Fondo.

4. Per le finalità di cui al comma 1 al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.200 milioni di euro per l’anno 2020. 5. Le disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all’ISMEA 50 100 milioni di euro per l’anno 2020, a valere sulle risorse di cui al comma 4.

Articolo 49

“Modifiche alla disciplina FIR ”

40

1.All’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: « comma 499 » le seguenti: « All’azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio »;
b) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: « comma 499 » le seguenti: « All’obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio »;
2. All’art. 1, comma 237, della legge 27/12/2019, n. 160 le parole: “18 aprile 2020” sono sostituite con le seguenti: “18 giugno 2020”.

Articolo 50

“Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all’art. 112 del TUB”

1. I contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di quelle a titolo di sanzione, dai confidi all’Organismo di cui all’articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono deducibili dai contributi previsti al comma 22 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 si applicano altresì agli Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 51

“Attuazione dell’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)”

1. All’articolo 36-septies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 9 è sostituito dal seguente:
“9. A decorrere dall’esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 36-octies,

Anticipo indennizzo per risparmiatori con titoli di banche coinvolte in procedure di risoluzione e analoghe

Contributi dovuti dai Confidi all’Organismo per la tenuta dell’albo dei confidi deducibili dai contributi dovutoi per l’adesione ad un Confidi interconsortile (0,5 per mille delle garanzie concesse nell’anno)

Attività di rilievo solo privatistico per Organismo per la tenuta dell’albo dei confidi e Organismo microcredito

Possibilità di maggiore flessibilità contabile per imprese di assicurazione

41

comma 1, l’aumento di cui al comma 8 è applicato quando la differenza descritta al medesimo comma sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base.”

Articolo 52

“Misure per il credito all’esportazione”

1. Al fine di sostenere per l’anno 2020 il credito all’esportazione nel settore turistico interessato in settori interessati dall’impatto dell’emergenza sanitaria, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa, di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE Spa entro la data di entrata in vigore del presente decreto, fino all’importo massimo di 2,6 miliardi di euro.

2. La garanzia dello Stato è rilasciata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su istanza di SACE Spa, sentito il Comitato di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2014, tenuto conto della dotazione del fondo di cui all’articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 53

“Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”

1. Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:

a. l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità

Garanzia dlelo Stato per settore croceristico

Fondo di solidarietà per muti prima casa: ammissione anche per lavoratori autonoi e professionisti con calo del faturato superiore al 33% inun trimestre successivo al 21.2.2020 rispetto all’ultimo trimestre 2019

42

competente per l’emergenza coronavirus;
b. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della

situazione economica equivalente (ISEE).
2. Il comma 478, dell’articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente:
“478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.”.
3. con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e dell’art. 26 del decreto legge n. 9/2020.
4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all’articolo 2, comma 475 della legge n. 244/2007 sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all’art. 8 del regolamento di cui al DM 132/2010.

Articolo 54

“Misure di sostegno finanziario alle imprese”

L’articolo 44-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

Art. 44-bis

1. Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del

Interessi compensativi pagati al 50% dal Fondo

Trasformazione in crediti di imposta di DTA riferite a perdite non ancora comutate fiscalmente per cessione crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti

43

comma 1 dell’articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:

a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta ai sensi del presente articolo;

b) non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta ai sensi del presente articolo.

2. I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

3. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta è condizionata all’esercizio, da parte della società cedente, dell’opzione di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L’opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l’opzione ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell’applicazione del citato

44

articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell’ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d’imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate. 4. Il presente articolo non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

7. PREVISIONE SULLO STANZIAMENTO
“Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-

19”

1. Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre

Articolo 55

Per microimprese e PMI:
– impossibilità di revoca di aperture di credito e prestiti a fronte di crediti esistenti alla data del 29.2.2020
– proroga fino al 30.9.2020 per prestiti non rateali; – sospensione fino al 30.9.2020 di mutui e altri finanziamenti ratelai, leasing, senza nuovi o maggiori oneri; possibilità di sospendere solo rimborso del capitale;
– applicabilità alle sole esposizioni debitorie non

qualificate come
pubblicazione del dl;
– estensione della garanzia del Fondo PMI fino al

45

deteriorate alla data di

2020; 33% per le operazioni sopra descritte b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i

contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna

formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il

rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori.

5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.
6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell’importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:

a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all’importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);
b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);

c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che

46

siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).
Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.
7. La garanzia della sezione speciale Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell’importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.
8. L’escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari a se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione a: (i) l’inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); (ii) il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); (iii) l’inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In tal caso, gli intermediari possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia è attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell’importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre .2020. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.
9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore della banca, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 8.
10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni

47

dall’esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell’importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia..

11. La garanzia prevista del presente articolo opera in conformità all’autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi all’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto – legge possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 56

“Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia”

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale ai sensi del comma 2 del presente articolo, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell’Unione europea.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1 e la relativa procedura di escussione e sono individuati i settori nei quali operano le imprese di cui al comma 1, assicurando comunque complementarietà con il Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo a

Garanzia dello Stato per finanziamenti di imprese danneggiate da Covid-19 erogati da CdP spa senza accesso al Fondo PMI presso Mediocredito Centrale

48

copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del comma 1 con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020. È autorizzata allo scopo l’istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La gestione del Fondo può essere affidata a società a capitale interamente pubblico ai sensi dell’art. 19 comma 5 del DL78/2009. La dotazione del fondo, sul quale sono versate le commissioni che CDP paga per l’accesso alla garanzia, può essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali.

Titolo IV

“Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese”

Articolo 57

“Rimessione in termini per i versamenti”

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Articolo 58

“Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria”

1. All’articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera a), le parole “24 e 29” sono sostituite da “e 24”;
2. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti:

a) associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale

Proroga al 20 marzo 2020 dei termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

49

da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
3. Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di cui al comma 2, i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.
4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

50

5. Le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Articolo 59

“Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi”

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

2. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. 3. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. 4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 2 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in

Sospensione dei termini per gli adempimento ed i versamenti fiscali e contributivi che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Appliczione ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato

51

un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
5. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

6. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Articolo 60

“Premio ai lavoratori dipendenti”

1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

2. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Corresponsione di un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro per i titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta.

52

3. I sostituti d’imposta di cui al comma 2 compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, ……….

Articolo 61

“Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro”

1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede …

Articolo 62

“Credito d’imposta per botteghe e negozi”

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. 2. Il credito d’imposta non si applica ai soggetti esercenti le attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in … milioni di euro per l’anno 2020, si

Riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro

Riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1

53

provvede …

Articolo 63

“Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”

1. Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

2. Per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
3. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al comma 2 sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in complessivi euro … per l’anno 2020, si provvede … .

Articolo 64

“Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori”

1. Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui

Detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro per le erogazioni liberali in denaro, effettuate in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di

contenimento e gestione epidemiologica da COVID-19

dell’emergenza

Sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori

54

all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all’articolo 1–bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

3. Sono, altresì, sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Articolo 65

“Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione”

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio

Sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione

55

2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all’articolo 9, commi da 3- bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. E’ differito al 31maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all’articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all’articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

Articolo 66

“Proroga versamenti nel settore dei giochi”

1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

2. A seguito della sospensione dell’attività delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non è

Proroga al 29 maggio 2020 dei termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

56

dovuto il canone di cui all’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. e ii. a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività.
3. I termini previsti dall’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli articoli 24, 25 e 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati di 6 mesi.

4. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione, pari ad euro XXXX per l’anno 2020, si provvede mediante XXXXXX.

Articolo 67

“Potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”

1. Per l’anno 2020, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall’emergenza sanitaria Covid19, sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell’Agenzia stessa, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 68

“Menzione per la rinuncia alle sospensioni”

1. I contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall’articolo 36, effettuano alcuno dei versamenti sospesi, possono chiedere che del versamento effettuato sia data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Titolo V

“Ulteriori disposizioni”

Capo I

“Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Civ-19”

Incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli

Richiesta di menzione sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i contribuenti che non si avvalgono delle sospensione previste dal presente titolo

57

Articolo 69

“Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese”

1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di xxx milioni di euro per l’anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del Covid- 19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;

b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE- Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti; c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;

d) costituzione, nell’ambito del fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto- legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, di una sezione separata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis).

e) compensazione finanziaria pari a quanto eventualmente corrisposto da imprese nazionali in conseguenza dell’applicazione di eventuali penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, nei confronti di committenti esteri, determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

2. In considerazione dell’esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull’internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, agli

Istituzione al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali si segnalano:

– il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l’ICE

– il piano straordinario per la promozione della cultura e della lingua italiana all’estero

– le dotazioni delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all’estero

– i capitoli dell’azione “promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all’estero” dello stato di previsione del MAECI

– “internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale”

58

interventi di cui al comma 1, nonché a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all’articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:
a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all’articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti possono avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.

Articolo 70

“Semplificazioni in materia di organi collegiali”

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. 2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

3. Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e

Svolgimento in videoconferenza delle sedute delle giunte e dei consigli comunali e regionali e degli organi di governo delle province e delle città metropolitane

59

metropolitani.
4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
5. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Articolo 71

“Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno”

1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 59.938.776,00 per l’anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia e delle Forze armate, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l’idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 20.717.122 per l’anno 2020, di cui euro 17.987.122 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, ed euro 2.730.000 per l’acquisto di equipaggiamento operativo.

3. Al fine di garantire lo svolgimento di compiti demandati al del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la sicurezza del personale impiegato, per la stessa durata di cui al comma 1, è

Risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti all’accresciuto impegno del personale delle Forze di polizia nonché del personale medico e paramedico delle Forze armate e del personale militare impiegato i sala operativa.

A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di euro 59.938.776,00 per l’anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale

60

autorizzata, per l’anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.973.600, di cui euro 2.973.600 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e per i richiami del personale volontario e di euro 3.000.000 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio, nonché per l’acquisto di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile.

4. Al fine di assicurare l’azione del Ministero dell’interno, anche nell’articolazione territoriale delle Prefetture – U.t.G., e lo svolgimento dei compiti ad esso demandati in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per il periodo di ulteriori 90 giorni a decorrere dalla scadenza del periodo indicato nell’articolo 22, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, la spesa complessiva di euro 6.703.500 di cui euro 3.049.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.833.000,00 per spese di personale da inviare in missione, euro 821.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di protezione individuale ed euro 1.000.000 per acquisti di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile. La spesa per missioni è disposta in deroga al limite di cui all’art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, al fine di assicurare la sostituzione temporanea del personale in servizio presso le Prefetture – U.t.G. 5. Al fine di assicurare, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all’amministrazione della pubblica sicurezza in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.081.250 per l’anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell’amministrazione civile dell’interno di cui all’art. 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 1 aprile 1981, n. 121.

6. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, al fine di garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, assicurando l’immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il corso di formazione per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia avviato a seguito del Concorso pubblico indetto con decreto ministeriale 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – “Concorsi

61

ed Esami”, numero 49 del 30 giugno 2017, in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione ha, in via straordinaria, la durata di un anno e si articola in due semestri, il primo dei quali di formazione teorico- pratica, il secondo di tirocinio operativo che viene svolto presso le Prefetture-U.t.g. dei luoghi di residenza. Al semestre di tirocinio operativo non si applicano i provvedimenti di sospensione delle attività didattico- formative. Con decreto del Ministro dell’interno di natura non regolamentare, sentito il Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le modalità di valutazione dei partecipanti al corso di formazione di cui al decreto ministeriale 13 luglio 2002, n. 196, sono adeguate al corso di cui al presente articolo. L’esito favorevole della valutazione comporta il superamento del periodo di prova e l’inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto. La posizione in ruolo sarà determinata sulla base della media tra il punteggio conseguito nel concorso di accesso ed il giudizio conseguito nella valutazione finale. La disposizione di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, limitatamente alla previsione del requisito del tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le strutture centrali dell’amministrazione dell’interno per il passaggio alla qualifica di viceprefetto non si applica ai funzionari di cui alla presente disposizione.

7. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 111.444.658, di cui 108.931.700 per l’anno 2020 e 2.512.958 per l’anno 2021, si provvede mediante quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

Articolo 72

“Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese”

1.Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi

Sviluppo del lavoro agile e diffusione di servizi in rete al fine di agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese

62

informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti della soglia comunitaria, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici.

2. Le amministrazioni trasmettono allo stesso Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate. 3. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l’integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall’attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 73

“Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle misure di contrasto all’emergenza COVID-19”

1. Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino al 31 dicembre 2020 si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi.

2. Al comma 1-quater dell’articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato anteriormente al 30 dicembre

Semplificazione delle procedure di acquisto di servizi informatici in cloud, anche basate sul modello software as a service (SaaS), che supportano necessariamente i processi digitale di erogazione dei servizi per via telematica.

Disposizione di supporto a tutte le iniziative e misure di sviluppo del lavoro agile, di immediata diffusione di servizi in rete per cittadini e imprese e, più in generale, di digitalizzazione e innovazione tecnologica che si impongono quali misure urgenti e necessarie di contrasto degli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19.

63

2019 sono confermati sino alla scadenza prevista nell’atto di conferimento».
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede a valere nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 74

“Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici”

1. In relazione all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, con il decreto di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 75

“Misure in favore del settore agricolo e della pesca”

1. Al comma 2 dell’articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole “50 per cento” sono sostituite con le parole “70 per cento”.
2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di

Stanziamento di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle scuole statali e a quelle paritarie pubbliche di acquistare materiali per la disinfezione dei locali

Aumento dal 50 al 70% della percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC.

64

Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.

3. Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l’emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2020.”

Articolo 76

“Misure urgenti per il trasporto aereo”

1. Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell’articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
2. In considerazione dei danni subiti dall’intero settore dell’aviazione a causa dell’insorgenza dell’epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’Enac che, alla data di emanazione del presente decreto-legge, esercitano oneri di servizio pubblico, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell’evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell’attività. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L’efficacia della presente disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

3. In considerazione della situazione determinata sulle attività di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A. entrambe in amministrazione straordinaria dall’epidemia da COVID-19, è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle Finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.

4. Ai fini della costituzione della società di cui al comma 3, con uno o più Decreti del Ministro

Costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle Finanze, ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, in considerazione della particolare situazione determinata per Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A.

65

dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare e sottoposti alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresentano l’atto costitutivo della nuova società, sono definiti l’oggetto sociale, lo Statuto e il capitale sociale iniziale e sono nominati gli organi sociali in deroga alle rilevanti disposizioni vigenti in materia, nonché è definito ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Il Commissario Straordinario delle società di cui al comma 3 è autorizzato a porre in essere ogni atto necessario o conseguente nelle more dell’espletamento della procedura di cessione dei complessi aziendali delle due società in amministrazione straordinaria e fino all’effettivo trasferimento dei medesimi complessi aziendali all’aggiudicatario della procedura di cessione ai fini di quanto necessario per l’attuazione della presente norma. Ai fini del presente comma, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale o a rafforzare la dotazione patrimoniale della nuova società, anche in più fasi e anche per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.

5. Alla società di cui ai commi 3 e 4 non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 77

“Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo”

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall’articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l’anno 2020.

Articolo 78

“Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche”

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche

Apporto di risorse aggiuntive, pari a complessivi 2,37 miliardi di euro, per il Contratto di sviluppo, finalizzato a favorire la realizzazione di programmi di sviluppo strategici ed innovativi di rilevante dimensione per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese

Interventi di potenziamento delle infrastrutture e ad assicurare la fornitura di servizi di

66

è stabilito quanto segue.
2. Le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del Capo II del d.Lgs n. 259/2003 e s.m.i., intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi
3. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza
4.Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti “prioritari” dall’unità di emergenza della PdC o dalle unità di crisi regionali.
5. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio. 6. Le misure straordinarie, di cui ai commi 2, 3 e 4 sono comunicate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, laddove necessario al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente.

Articolo 79

“Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli
effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”

1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso
tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del

comunicazioni elettroniche in grado di supportare la crescita dei consumi e la gestione dei picchi di traffico generati dalla necessità di svolgere attività (smart working, e-learning) o di passare il proprio tempo in casa (informazione, comunicazione, intrattenimento, acquisti online) utilizzando la rete Internet o i tradizionali servizi voce e dati

Proroga del termine del 22 marzo (termine previsto per il differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari) al successivo termine del 15 aprile 2020

Sospensione dei termini si estende anche ai termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per

67

giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:
1) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
2) procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:
a) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e del procedimento esecutivo, per le impugnazioni e, in genere, riguarda tutti i termini procedurali

68

a. b) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

b. c) procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
d) procedimenti a carico di imputati minorenni.
3) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.
5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h). 6. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti.
7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:
a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196

Sospensione del corso della prescrizione e sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, custodiali e non

69

ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.
9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono

70

sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 6, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.
10. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020.

11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all’articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

12. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell’articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio.

Deroghe al sistema delle notificazioni e delle comunicazioni attualmente previsto dal cpp, al fine di consentire agli uffici giudiziari di comunicare celermente e senza la necessità di impegno degli organi notificatori i provvedimenti destinati alla comunicazione alle parti processuali delle date delle udienze fissate in ragione del rinvio d’ufficio o di qualsiasi altro elemento dipendente dai provvedimenti adottati ai sensi dei decreti legge sopraindicati

71

15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all’utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all’articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all’articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell’articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all’articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.
19. In deroga al disposto dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l’anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo del mese di ottobre.

20. Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando

72

costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.
21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

22. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

Articolo 80

“Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa”

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo. Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d’ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all’articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. I decreti monocratici che, per effetto del presente comma, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all’articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all’articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale di cui al periodo precedente, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi del citato articolo 56, comma 4. Nei casi di cui al precedente periodo, contro i decreti cautelari emessi ai sensi degli articoli 56 e 61 del codice del processo amministrativo, finché efficaci, è ammesso appello al Consiglio di Stato in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo. Il presidente o il consigliere da lui delegato, omessa ogni formalità, provvede sulla domanda, con decreto, solo se la ritiene ammissibile e fondata; altrimenti la Segreteria informa senza ritardo le parti che essa non è stata accolta. In ogni caso gli effetti del decreto del Consiglio di Stato cessano con la perdita di efficacia del decreto appellato ai sensi dei citati articoli 56, comma 4, e 61, comma 5.

2. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e contenerne gli effetti negativi

Differimento delle udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, nonché il rinvio, ad una data successiva al 15.4.2020 della trattazione collegiale dei procedimenti cautelari

73

sullo svolgimento dell’attività giurisdizionale e consultiva, a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l’Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, e le prescrizioni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una o più delle seguenti misure: a) la limitazione dell’accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti; b) la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell’attività di apertura al pubblico; c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato; e) il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, assicurandone comunque la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dai presidenti di cui al comma 2 con decreto non impugnabile.

4. Fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due

74

giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice amministrativo, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l’ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all’articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario.

5. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. 6. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 che determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse.

7. L’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 che impedisce l’esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza. 8. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020.

9. All’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, dopo le parole «deve essere depositata», sono inserite le seguenti: «, anche a mezzo del servizio postale,». Dall’8 marzo e fino al 30 giugno 2020 è sospeso l’obbligo di cui al predetto articolo 7, comma 4.

10. È abrogato l’articolo 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

Articolo 81

“Ulteriori misure urgenti in materia di funzioni della Corte dei conti”

1. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, sono aggiunte, in fine, le parole: «Pertanto, a decorrere dalla stessa data si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo. Per il solo controllo preventivo di legittimità non si applica alcuna sospensione dei termini. In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante, fino al termine di cui al comma 4, è composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei consiglieri

Sospensione dei termini applicata a tutte le funzioni della Corte dei conti anche alle fasi istruttorie e preprocessuali (e non soltanto a quelle collegiali) relative alle attività giurisdizionali, di controllo preventivo, concomitante e successivo

75

delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell’ipotesi di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.»;

Articolo 82

“Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19”

1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 24 e 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 nell’anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati nonché per l’attuazione delle misure di prevenzione previste dai protocolli di cui all’art. 2, comma 1, lettera u) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020.

2. In considerazione della situazione emergenziale e al fine di consentire l’adeguata tempestività degli interventi di cui al comma precedente, è autorizzata l’esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede entro il 31 dicembre del 2020: quanto a euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a euro 10.000.000 mediante utilizzo del Fondo COVID-19 di cui……

Articolo 83

“Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”

Ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati in conseguenza dei gravi disordini avvenuti all’interno delle medesime strutture anche causati dalle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19.

76

1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 3. Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.

5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono.

Previsione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni e delle autorità amministrative indipendenti, limitando la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili (quali gli sportelli al pubblico).

77

6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, fuori dei casi di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio, ai sensi dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Fino alla stessa data di cui al comma 6, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per le cause di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, è collocato d’ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall’articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all’articolo 4 e all’articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 di recepimento dell’accordo sindacale integrativo del personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

8. Al comma 4 dell’articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, la parola “provvedono” è sostituita dalle seguenti “possono provvedere”.

Articolo 84

“Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura”

78

1. Le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno.
2. A seguito dell’adozione delle misure di cui all’articolo 2, comma l, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

3. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell’articolo 3, comma l, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Articolo 85

“Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo”

1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell’impatto economico

Applicazione anche ai contratti di soggiorno delle procedure di rimborso di titoli di viaggio e di pacchetti turistici, in modo da consentire anche in tali fattispecie le emissioni di voucher.

Istituzione del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l’anno 2020 destinato a sostenere tali settori a seguito delle misure di contenimento del COVID-19

79

negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
3. All’onere derivante dal comma 1, pari a 130 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede: a) quanto a 70 milioni di euro (articolo di copertura finale); b) quanto a 50 milioni di euro a mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione già assegnate con la delibera CIPE n. 21/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo “Cultura e turismo” di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. c) quanto a 10 milioni di euro a mediante riduzioni delle disponibilità del Fondo unico dello spettacolo di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Articolo 86

“Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura”

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID- 19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la quota di cui all’articolo 71-octies, comma 3-bis, dei compensi incassati nell’anno 2019, ai sensi dell’articolo 71-septies della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, è destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all’articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti per l’accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonché le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1.

Articolo 87

“Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici”

1. All’articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. E’ demandato

Misure a sostegno del settore della cultura

Destinazione della quota pari al 10% dei compensi incassati dalla SIAE per “copia privata” al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva

Esclusione della responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1218 c.c., nonché

80

all’Autorità giudiziaria competente accertare, nei singoli casi, se il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto esclude, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1218 c.c., la responsabilità del debitore, anche ai fini dell’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.

2. All’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: “L’erogazione dell’anticipazione” inserire le seguenti: “, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice,”.

Articolo 88

“Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone”

1. Al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto fino alla data del 30 aprile 2020, non si procede all’applicazione della tassa di ancoraggio di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, attribuita alle Autorità di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonché dell’articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Agli oneri derivanti dal presente comma quantificati in euro 13,6 milioni , si provvede….

2. Al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone è sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data di entrata di entrata in vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale.

3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.

4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei

applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Il comma 2 mira a fugare dubbi interpretativi relativi alle disposizioni in materia di anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore, chiarendo che la stessa è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza,

Misure a sostegno del settore del trasporto di merci e di persone.

Sospensione, del pagamento dei canoni previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Disposizioni relative al termine di pagamento dei diritti doganali.

Autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

81

Ministri del 31 gennaio 2020, è’ autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

Articolo 89

“Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea”

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, è riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. A tal fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, viene determinata l’entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione della domande di contributo e di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, si provvede….

Articolo 90

“Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo”

1. La dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede……..

Contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione.

Incremetno dell’attuale dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo nella misura di euro 200 milioni per il 2020.

Possibilità di accedere al suddetto fondo per

82

2. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per l’anno 2020, può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonché della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale, nel limite delle risorse stanziate ai sensi del comma 1.

Articolo 91

“Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo”

1. Per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Articolo 92

“Indennità collaboratori sportivi”

1. L’indennità di cui all’articolo X è riconosciuta, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 28 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a valere sul “Fondo ___” di cui all’art. ____, le cui risorse vengono trasferite su apposito capitolo

finanziari interventi di sostegno al reddito a fronte delle gravi crisi aziendali n che hanno investito il settore aereo, con particolare riguardo alla recente vicenda della società AIR Italy.

Proroga del termine per ol versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali

Previsione in base alla quale i redditi dei collaboratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro

83

del bilancio della società Sport e Salute s.p.a.
3. Le domande degli interessati, unitamente ai documenti comprovanti la preesistenza del rapporto di collaborazione, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base dell’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2.

Articolo 93

“Aumento anticipazioni FSC”

1. Al fine di sostenere gli interventi infrastrutturali finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014- 2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, le anticipazioni finanziarie, di cui al punto 2 lettera h) della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 10 agosto 2016, e di cui al punto 3.4 della delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, possono essere richieste nella misura del venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori. All’uopo, deve ess fornita apposita attestazione nella richiesta di pagamento da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, in coerenza con i dati inseriti e validati nella Banca dati unitaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze. La disposizione non si applica ai finanziamenti di opere i cui soggetti attuatori sono ANAS SPA e RFI SPA”

Articolo 94

“Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa”

1. All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti commi: “1-ter.

Aumento anticipazione FSC: sia per far avanzare la progettazione sia ai fini dell’adempimento dell’obbligo delle stazioni appaltanti di anticipazione del prezzo all’appaltatore

Intervento legislativo di sostegno economico alle imprese della filiera della stampa, idoneo a

84

Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro in ragione d’anno, che costituisce tetto di spesa. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.

Articolo 95

“Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

1. In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all’emergenza epidemiologica del virus COVID-19.

2. Ai conti correnti di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l’articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
3.Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell’emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell’art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori

garantire l’erogazione del servizio stesso e a limitare l’impatto delle perdite per ciascuno degli operatori economici coinvolti.

Autorizzazione per la Protezione Civile di aprire appositi conti correnti destinati a raccogliere in via esclusiva le donazioni liberali di somme finalizzate alla risoluzione dell’emergenza COVID-19, a cui si applica il regime di impignorabilità che assiste le contabilità speciali normalmente aperte per le emergenze nazionali

Deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici per l’acquisizione di forniture e servizi, da parte delle strutture del servizio sanitario nazionale, da utilizzare per contrastare l’epidemia

85

alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.
4. I maggiori introiti integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale.

5. Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale è autorizzata l’apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell’impiego delle suddette liberalità.

Articolo 96

“Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”

1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l’anno 2020 un fondo denominato “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” con una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca. Con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede….

2. I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Nel medesimo periodo sono altresì sospese le procedure di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

3. I soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal Ministero dell’Università e della

da contagio COVID 19

Sostegno alle istituzioni universitarie, AFAM ed agli Enti pubblici di ricerca per fronteggiare le problematiche connesse all’emergenza epidemiologica del COVID-19.

86

Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano, possono beneficiare, su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. Il Ministero procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

Articolo 97

“Misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università”

1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. E’ conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.

2. Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell’apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computate ai fini dell’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e sono valutabili ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 14, della medesima legge n. 240 del 2010, nonché ai fini della valutazione, di cui all’articolo 2, comma 3, e all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, per l’attribuzione della classe stipendiale successiva.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai fini della valutazione dell’attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240 del 2010 nonché ai fini della valutazione di cui al comma 5, del medesimo articolo 24 delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e delle attività di ricerca svolte dai ricercatori a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. b).

4. Nel periodo di sospensione di cui al comma 1, le attività formative ed i servizi agli studenti erogati con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono

Misure finalizzate a garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti universitari da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche

87

computati ai fini dell’assolvimento degli obblighi contrattuali di cui all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
5. Le attività formative svolte ai sensi dei precedenti commi sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa attività di verifica dell’apprendimento nonché ai fini dell’attestazione della frequenza obbligatoria.

6. Con riferimento alle Commissioni nazionali per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, formate, per la tornata abilitazione scientifica nazionale 2018- 2020, sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 del 8 agosto 2018, i lavori riferiti al quarto quadrimestre della medesima tornata, si concludono, in deroga all’articolo 8 del citato D.P.R. n. 95 del 2016, entro il 30 luglio 2020. E’ conseguentemente differita al 31 luglio 2020 la data di scadenza della presentazione delle domande nonché quella di avvio dei lavori delle citate Commissioni per il quinto quadrimestre della tornata 2018-2020, i quali dovranno concludersi entro il 30 novembre 2020. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 del 8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall’articolo 16, comma 3, lettera f) della Legge 240/2010, restano in carica fino al 31 dicembre 2020. In deroga all’articolo 6, comma 1 del D.P.R. n. 95 del 2016, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata di dell’abilitazione scientifica nazionale 2020- 2022 è avviato entro il 30 settembre 2020.

Articolo 98

“Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie”

1. Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilita all’esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguato l’ordinamento didattico della Classe LM/41- Medicina e Chirurgia, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato

Misura necessaria e urgente dettata dalle particolari condizioni di sofferenza del Servizio Sanitario Nazionale e, dunque, dalla necessità di poter disporre quanto prima di medici abilitati, nonché dalle oggettive condizioni di difficoltà con le quali verrebbe svolta la prova di esame di abilitazione – da tenersi in data unica su tutto il territorio nazionale – la quale, non a caso, è già

88

nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O. Con decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono l’adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia. Per gli studenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già iscritti al predetto Corso di laurea magistrale, resta ferma la facoltà di concludere gli studi, secondo l’ordinamento didattico previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso resta ferma, altresì, la possibilità di conseguire successivamente l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, secondo le modalità di cui al comma 2. 2. I laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non è svolto all’interno del Corso di studi, in applicazione dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 58 del 2018, si abilitano all’esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio, prescritta dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.

3. In via di prima applicazione, i candidati della seconda sessione – anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano già conseguito il giudizio di idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo, svolto ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca n. 58 del 2008, oppure che abbiano conseguito la valutazione prescritta dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 445 del 2001, sono abilitati all’esercizio della professione di medico-chirurgo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data continuano ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 58 del 2018, nonché quelle del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca n. 445 del 2001, relative all’organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo. È abrogata ogni altra disposizione contraria alle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Limitatamente alla sola seconda sessione dell’anno accademico 2018/2019, l’esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi, previa certificazione

stata oggetto di un rinvio in considerazione dello stato emergenziale in cui versa il paese.

89

delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 settembre 2016.
6. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora il riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modificazioni di una qualifica professionale per l’esercizio di una professione sanitaria di cui all’articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 4 sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi con le modalità di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 settembre 2016.

Articolo 99

“Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni,

Sospensione
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, pendenti dal 23.2.2020, sino al 15.4.2020

dei termini

dei procedimenti

90

retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

Articolo 100

“Proroga della validità dei documenti di riconoscimento”

1. La validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Articolo 101

“Ulteriori misure per il settore agricolo”

1. All’articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole «quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «sesto grado».

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza dopo l’entrata in vigore del decreto legge n. 6 del 2020

Articolo 102

“Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società”

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Estensione dal quarto grado di parentela o affinità – attualmente stabilito quale limite entro il quale, con riguardo alle attività agricole, le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo (a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale senza corresponsione di compensi) non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato – al sesto grado di parentela.

Disposizioni dirette a consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal

91

2. Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante. 6. Le banche popolari e le banche di credito cooperativo, anche in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e all’articolo 2539, primo comma, del codice civile, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l’articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

codice civile, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.

92

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.

Articolo 103

“Differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022”

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 degli enti e dei loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, è differito al 31 maggio 2020. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2020 il termine per la delibera del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020.

Articolo 104

“Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale”

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, al fine di assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al

Ororoga del termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’annualità 2019 degli enti od organismi pubblici, diversi dalle società (per le quali si applicano le norme civilistiche), destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, nonché delle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo

93

ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda o nel luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l’operatore postale effettua le notificazioni mediante deposito del piego presso il punto di deposito più vicino al destinatario. Del deposito del piego è data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. Si applicano i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890.

Articolo 105

“Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell’emergenza COVID-19”

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione di cui all’articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione di cui all’articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e

posta connesse con la notificazione di atti giudiziari

Possibilità per gli enti locali, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, di utilizzare la quota libera dell’ avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso.

94

delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

Articolo 106

“Rinvio questionari Sose province e citta’ metropolitane”

1. Il termine di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, relativo alla scadenza per la restituzione da parte delle Province e delle Città Metropolitane del questionario SOSE denominato FP20U, è fissato in centottanta giorni.

Articolo 107

“Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario”

1.Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero dell’economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell’economia e per il sostegno ai settori economico colpiti dall’epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto.

3. Ai fini del rispetto del saldo di cui all’articolo 1, comma 466, legge 11 dicembre 2016, n. 232, in sede di Conferenza Stato Regioni, possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni maggiormente colpite.
4. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. 5. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l’anno 2020, pari a 4,3 milioni in termini di indebitamento netto e a

Termine di 180 giorni relativo alla scadenza per la restituzione da parte delle Province e delle Città Metropolitane del questionario SOSE denominato FP20U

Sospensione per l’esercizio 2020 del pagamento delle quote capitale dei prestiti erogati alle Regioni a statuto ordinario dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla Cassa Depositi e prestiti- gestione MEF

95

343,2 milioni in termini di saldo netto da finanziare, si provvede mediante …………(veda IGB)

Articolo 108

“Sospensione quota capitale mutui enti locali”

1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza COVID-19.
3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all’art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l’anno 2020, pari a 276,5 milioni, si provvede mediante……..

Articolo 109

“Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti”

1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi

Sospensione per l’esercizio 2020 del pagamento delle quote capitale dei prestiti erogati agli enti locali dalla Cassa Depositi e prestiti – gestione MEF

– la lettera a) prevede il rinvio degli adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (per i quali è previsto a legislazione vigente il termine del 30 aprile) prevedendo che ciò non inficerà l’elaborazione dei dati da parte di ISPRA, tenuto conto che già l’anno scorso il termine per la presentazione del MUD era slittato al 22 giugno 2019 poiché il DPCM 24 dicembre 2018 era stato

96

dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

pubblicato il 22 febbraio 2019

– la lettera b) prevede la proroga al 30 giugno 2020 della comunicazione da parte dei produttori alle camere di commercio dei dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente; conseguentemente, viene prorogata al 30 giugno 2020 la trasmissione all’ISPRA da parte del Centro di coordinamento dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli.

– la lettera c) prevede lo slittamento del termine dal 30 aprile al 30 giugno 2020 della comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate.

– la lettera d) proroga al 30 giugno 2020 il termine per il versamento del diritto annuale di iscrizione da parte delle imprese e degli enti iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali, previsto a legislazione vigente al 30 aprile.

Istituzione di un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli

Articolo 110

“Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni”

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito presso il Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato per 75 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e città metropolitane.

ambienti e dei mezzi di Province, metropolitane e comuni

97

città

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l’anno 2020, pari a 80 milioni in termini di indebitamento netto, saldo netto da finanziare e fabbisogno, si provvede mediante ….

Articolo 111

“Straordinario polizia locale”

1. Per l’anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell’efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con DPCM 9 marzo 2020, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio.

Articolo 112

“Utilizzo personale dipendente da soggetti che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni individuali domiciliari”

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, considerata l’emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni possono fornire, avvalendosi del personale disponibile già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni individuali domiciliari. In relazione a tali prestazioni, le priorità sono individuate dall’amministrazione competente, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni

La disposizione prevede che le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio

Possibilità, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, per le pubbliche amministrazioni di fornire prestazioni individuali domiciliari, avvalendosi del personale disponibile già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto

98

assicurative sinora previste, anche in deroga ad eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie che non prevedano o non renderebbero possibile tale modalità di effettuazione delle prestazioni.

Articolo 113

“Termini riorganizzazione Ministeri”

1.I termini previsti dalla normativa vigente per l’adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non ancora scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono prorogati di tre mesi rispetto alla data ultima individuata dalle rispettive disposizioni normative.

Articolo 114

“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali”

1. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 ».

2. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le parole «entro il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: « entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 ».

Articolo 115

“Disposizioni per i magistrati onorari in servizio”

Proroga di tre mesi del termine di adozione dei regolamenti con il più agile strumento del DPCM per alcuni Ministeri le cui scadenze sono indicate in parentesi: MIPAAF (15 marzo), MEF (31 marzo), MI e MUR (30 giugno) e MIT (31 luglio).

il comma 1 proroga dal 31 marzo 2020 fino ai 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19 il termine entro il quale il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti

Identica proroga viene disposta dal comma 2 per l’esercizio delle funzioni del Presidente e dei componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali.

99

1. In favore dei magistrati onorari di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo economico mensile pari a 700 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 marzo 2020, nonché all’effettivo periodo di rinvio disposto dai capi degli uffici giudiziari a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera g) del medesimo decreto. Il contributo economico di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il contributo economico di cui al comma 1 è concesso con decreto del direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Ministero della giustizia, nel limite di spesa complessivo di 11,4 milioni di euro per l’anno 2020.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede nell’ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nell’anno 2020, nel Programma 1.4 “Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria” Azione magistratura onoraria” dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.

Articolo 116

“Piattaforme per la didattica a distanza”

1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 85 milioni per l’anno 2020. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate: a) per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

b) per 70 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete; c) per 5 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Allineamento delle misure di sostegno a favore della magistratura onoraria a misure similari già introdotte a favore dei lavoratori autonomi,

Stanziamento di risorse nell’ambito del Fondo per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza anche mettendo a disposizione degli studenti dispositivi digitali individuali per la relativa fruizione, ovvero per potenziare gli strumenti digitali già in uso alle medesime istituzioni scolastiche.

100

3. Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Con decreto del Ministro dell’istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna.
5. Il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo e, comunque, quelle assegnate in relazione all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo controllo sullo svolgimento delle attività a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche.

Articolo 117

“Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari”

1. Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti di docenza a tempo determinato, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso

le istituzioni scolastiche statali.

Articolo 118

“Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19”

Risorse finanziarie per il perfezionamento dei contratti a tempo determinato di supplenza breve e saltuaria, disposti per la sostituzione del personale docente assente o, in misura inferiore, del personale ATA.

101

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all’emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e producendo ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l’emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all’acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale. Nell’esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house, nonché delle centrali di acquisto. Provvede, inoltre al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l’allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub- intensiva, alla requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti territorialmente competenti, nonché alla gestione degli stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell’emergenza. Per la medesima finalità, può provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di detti beni, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all’emergenza, organizzandone la raccolta e controllandone l’impiego.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario collabora con le regioni e le supporta nell’esercizio delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle regioni, può adottare in via d’urgenza, nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.

3. Al Commissario compete altresì l’organizzazione e lo svolgimento delle attività

Nomina di un Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19

102

propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all’emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed europee, nonché tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell’attuazione delle misure, provvede altresì alla gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE), di cui al regolamento (CE) 2012/2002 e delle risorse del fondo di sviluppo e coesione destinato all’emergenza.

4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del conferimento dell’incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il Commissario è scelto tra esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella realizzazione di opere di natura pubblica. L’incarico di Commissario è compatibile con altri incarichi pubblici o privati ed è svolto a titolo gratuito.

6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1 in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico costituito presso detto Dipartimento. Per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario può avvalersi, altresì, di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da lui definito.

7. Sull’attività del Commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato.
8. In relazione ai contratti relativi all’acquisto dei beni di cui al comma 1, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all’emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica l’articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio” e tutti tali atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei Conti. Per gli stessi atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell’agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere.

9. Il Commissario, per l’acquisizione dei beni di cui al comma 1, è autorizzato all’apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che

103

richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture, anche senza garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si applica l’articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
10. Alle spese occorrenti per l’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse del fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.

Articolo 119

“…”

1. In deroga al disposto dei commi 1, 2 e 4 dell’articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612–bis del codice penale;
b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14-ter della medesima legge; d) detenuti che nell’ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all’articolo 77, comma 1, numeri 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230; e) detenuti nei cui confronti sia stato redatto rapporto disciplinare ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse verificatesi negli istituti penitenziari dalla data del 7 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto; f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. 2. Salvo si tratti di condannati minorenni e di condannati la cui pena da eseguire non sia superiore a sei mesi è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, ove disponibili. In mancanza di consenso espresso del condannato all’utilizzo dei predetti mezzi e strumenti il disposto del comma 1 non trova applicazione. 3. Ai

Deroga alle disposizioni in materia di pena detentiva

104

fini dell’applicazione delle pene detentive di cui al comma 1, la direzione dell’istituto penitenziario può omettere la relazione prevista dall’art. 1, comma 4, legge 26 novembre 2010, n. 199. La direzione è in ogni caso tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, e che non sussistono le preclusioni di cui al comma 1, nonché a trasmettere il verbale di accertamento dell’idoneità del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria, o, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all’articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

4. Per il condannato minorenne nei cui confronti è disposta l’esecuzione della pena detentiva con le modalità di cui al comma 1, l’ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l’equipe educativa dell’istituto, provvederà, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dell’avvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalità indicate dall’articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l’approvazione.

5. Restano ferme le ulteriori disposizioni dell’articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili.

Articolo 120

“…”

1. Ferme le ulteriori disposizioni di cui all’art. 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche in deroga al complessivo limite temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo articolo, le licenze concesse al condannato ammesso al regime di semilibertà possono avere durata sino al 30 giugno 2020.

Articolo 121

“Disposizioni finanziarie”

1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all’attuazione degli interventi di cui al presente decreto è autorizzata l’emissione di titoli di Stato per un importo

Estensione temporale delle licenze godute dai condannati ammessi al regime di semilibertà

Emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l’anno 2020, al fine di

105

fino a 25.000 milioni di euro per l’anno 2020. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di bilancio, in conformità con la Risoluzione di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e successive integrazioni e modificazioni.

2. L’allegato 1 all’articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall’Allegato 1 al presente decreto. 3. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo con una dotazione di …. miliardi di euro per l’anno 2020, destinato alla copertura degli oneri derivanti da eventuali ulteriori misure per il potenziamento del servizio sanitario nazionale e per le spese emergenziali necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, in conformità con la Risoluzione di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e successive integrazioni e modificazioni.

4. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico e agli oneri di cui agli articoli …, pari complessivamente a a milioni di euro per l’anno 2021, a milioni di euro per l’anno 2022, a milioni di euro per l’anno 2023, a milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a milioni di euro per l’anno 2021, a milioni di euro per l’anno 2022, a milioni di euro per l’anno 2023 e a milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede:

a) quanto a milioni di euro per l’anno 2020, a milioni di euro per l’anno 2021, a milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a milioni di euro per l’anno 2020, a milioni di euro per l’anno 2021, a milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli;

b) quanto a ….. milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato ai sensi del comma 3 del presente

reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all’attuazione degli interventi di cui al presente decreto

106

articolo;. In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell’importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 3, del decreto- legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a … milioni di euro per l’anno 2021 e 2022.

5. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente decreto sono soggette ad un monitoraggio mensile da parte delle amministrazioni competenti di intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra misure previste dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Le eventuali risorse non utilizzate entro il 15 dicembre 2020 e comunque non necessarie alle finalità di cui al presente decreto sono versate dai soggetti responsabili delle misure del comma precedente entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

7. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell’emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell’esercizio 2020.

8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente decreto sono soggette ad un monitoraggio mensile da parte delle amministrazioni competenti di intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le

107

occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra misure previste dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

108

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *