La legittima difesa alla luce della Legge 26.04.2019 n. 36

L’istituto della legittima difesa si veste ancora di nuovo, grazie al recente intervento legislativo contenuto nella Legge 36/2019, il quale ha modificato le due norme che disciplinano la scriminante in commento, l’art 52 e l’art 55 del Codice penale.

L’idea perseguita con la riforma è di rendere il più possibile immune da responsabilità e conseguenze sfavorevoli chi si difende da un’aggressione subìta all’interno del proprio domicilio, inteso quale abitazione o altro luogo di privata dimora, compreso quello ove si svolge la propria attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

E così, a mezzo della modifica dell’art 52 c.p. si è previsto che il cd rapporto di proporzione tra difesa e offesa “sussiste sempre” ogni qualvolta l’aggressore abbia violato il domicilio e l’aggredito, ivi legittimamente presente, abbia usato un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

1) la propria o l’altrui incolumità

2) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione

Trattasi di una presunzione legale, avente a oggetto il rapporto di proporzione tra la condotta dell’aggressore e quella dell’aggredito.

Ciò significa che non sarà più necessario che ci sia una vera e propria aggressione per potersi difendere,  bastando al contrario la sussistenza di un pericolo o di una minaccia di aggressione.

Ad esempio, non per forza il bandito, illecitamente entrato nel vostro domicilio, dovrà puntarvi la pistola addosso per far sì che vi possiate difendere, essendo al contrario sufficiente che lo stesso affermi di essere armato e di essere pronto ad utilizzare l’arma ovvero manifesti altrimenti l’intenzione di aggredirvi.

A completamento di tale presunzione, il Legislatore ha aggiunto all’art 52 c.p. un quarto comma, il quale recita: Nei casi di cui al secondo e terzo comma” – cioè negli stessi casi in cui è invocabile l’anzidetta presunzione di proporzione di cui al secondo comma – agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.

In buona sostanza, ad essere oggetto di presunzione non è solo il requisito della proporzione tra difesa e offesa ma anche la necessità della difesa, la quale si ritiene sempre esistente qualora un soggetto si trovi a subire un’intrusione nel proprio domicilio, a condizione che l’intrusione sia posta in essere con violenza ovvero con minaccia di utilizzo di armi o di altri mezzi di coazione fisica.

Dunque, qualora si abbia reagito per respingere l’altrui intrusione posta in essere in modo violento o gravemente minaccioso, nei termini succitati, il giudice deve presumere che il soggetto abbia reagito legittimamente e che quindi il fatto di reato dallo stesso commesso in conseguenza della propria reazione sia scriminato poiché riconducibile all’ambito applicativo della legittima difesa.

La presunzione in parola è legale, poiché prevista dalla legge, ma relativa e non assoluta, nel senso che necessita, comunque, e ogni qualvolta, di essere debitamente valutata mediante lo svolgimento di indagini preliminari le quali servono, in un’ottica di tutela della collettività e non già solo del singolo cittadino coinvolto, a stabilire se chi ha reagito commettendo a sua volta un reato sia persona che effettivamente si è trovata nelle condizioni sopra descritte o se, viceversa, abbia dato sfogo a un proprio impulso e istinto violento in modo del tutto ingiustificato o esagerato e, in definitiva, criminale.

Infine, con la modifica anche dell’art 55 c.p., si è previsto che colui che ha ecceduto i limiti della legittima difesa, esorbitando dalle condizioni indicate nell’art 52 c.p., purché lo abbia fatto per difendere la propria o l’altrui persona (dunque non anche al fine di difendere beni propri o altrui), andrà comunque esente da responsabilità penale qualora il suo agire sia dettato da una condizione di minorata difesa, derivante dall’avere l’aggressore approfittato delle circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa ovvero da una condizione di grave turbamento psichico derivante dalla situazione di pericolo in atto.

A commento della ultima previsione, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 02.10.2019 n. 40414 ha ben chiarito che anche la sussistenza dell’eccesso colposo rimane in ogni caso ancorato alla ricorrenza dei presupposti della legittima difesa, come oggi interpretati alla luce della L. 36/2019, escludendosi unicamente la punibilità in caso di grave turbamento o minorata difesa.

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